(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2017) IL PRESIDENTE Richiamata la legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale); Visto in particolare l'articolo 10 della citata legge regionale 20/2006, che demanda al regolamento: a) la determinazione delle condizioni per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'articolo 14 della medesima legge regionale e la garanzia dell'armonia con la normativa europea concernente gli aiuti di stato, la programmazione e l'attuazione degli interventi stessi; b) la disciplina della realizzazione e del sostegno di progetti, non aventi natura di attivita' economiche, volti alla promozione della cooperazione sociale; c) la disciplina della concessione agli enti pubblici compresi quelli economici, nonche' alle societa' di capitali a partecipazione pubblica, di finanziamenti volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni previste all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali); Considerato che, in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 10 della legge regionale 20/2006, con proprio decreto 30 agosto 2017, n. 0198/Pres. e' stato emanato il «Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonche' per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381»; Preso atto che in fase di prima applicazione del citato Regolamento e' emersa la necessita' di apportare alcune modifiche riguardanti le spese ammissibili in relazione all'iniziativa di cui all'articolo 18 del medesimo Regolamento, la definizione della conclusione delle iniziative oggetto di incentivo, le modalita' di adozione dell'elenco delle domande escluse, le modalita' di presentazione delle domande e delle rendicontazioni; Considerato necessario intervenire nel senso sopra indicato, al fine di garantire la piena efficienza degli incentivi a favore dei soggetti operanti nel settore della cooperazione sociale; Visto il testo del «Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonche' per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 198» e ritenuto di emanarlo; Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e in particolare l'articolo 42; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r); Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2536 del 14 dicembre 2017; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonche' per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 198» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI